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Numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS dedicato all'Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La presentazione del Direttore dei Quaderni, avvocato Lorenzo Fantini, e del Presidente onorario Rocco Vitale
Questo numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS è dedicato all’Accordo Stato-Regioni previsto dalla Legge n. 215 del 2021 che, pur con notevole ritardo rispetto alle originarie tempistiche previste, realizza l’accorpamento e la rivisitazione dei precedenti Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008.
L’approvazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni di aggiornamento della regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha avuto l’effetto – sicuramente positivo – di avere rilanciato l’attenzione per la formazione di tipo prevenzionistico, vale a dire di quel “processo educativo” diretto a: “trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (come da definizione del D.lgs. n. 81/2008).
Abbiamo bisogno di questo tipo di attenzione, perché troppo spesso la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene identificata con la sua dimensione obbligatoria, legata alla compliance, la meno interessante e, soprattutto, la meno utile a limitare il rischio dei comportamenti pericolosi, causa della massima parte degli infortuni sul lavoro e determinanti anche per l’insorgere delle malattie professionali.
Abbiamo, invece, un incredibile bisogno di sostanza per raggiungere l’obiettivo – il più nobile e, allo stesso tempo, l’unico della regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro – del ritorno a casa, senza nulla di altro che non sia una certa stanchezza, di lavoratrici e lavoratori dopo il lavoro. A questo serve una formazione progettata in modo adeguato, legata ai rischi di lavoro e mansione, integrata in modo virtuoso e armonico da informazione e addestramento.
In questa direzione si muove, quello che potremmo definire, l’Accordo Unico Stato Regioni in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha l’ambizione non solo di definire la durata ed i contenuti minimi dei corsi di formazione rivolti ai singoli soggetti, ma di dare, in un ampio capitolo, anche indicazioni metodologiche per la progettazione e l’erogazione della formazione.
Ciò si collega all’organizzazione generale dell’Accordo che individua i soggetti formatori cui spetta l’organizzazione della formazione. In questa direzione si muove l’Accordo, responsabilizzando in modo molto maggiore che in passato la figura del “soggetto formatore” che – pur potendo essere anche la stessa azienda, qualora decida di organizzare “in proprio” i corsi di formazione per il proprio personale (dirigenti, preposti e lavoratori) – è deputato a garantire tutti i requisiti organizzativi e contenutistici obbligatori definiti dall’Accordo; ad esempio, la necessità che per ogni corso di formazione e aggiornamento deve essere conservata tutta la documentazione del corso stesso sotto forma del “Fascicolo del corso”.
Quindi, un Accordo importante non solo per la definizione dei contenuti minimi e delle ore di svolgimento, ma per l’organizzazione completa di un corso affidata ad una struttura (che, rispetto ai soli corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, può essere anche la stessa impresa) che deve, per l’appunto, organizzare. Naturalmente in questo caso il soggetto formatore può collaborare con l’impresa.
La novità principale è contenuta, sempre in applicazione della Legge, nell’obbligo della formazione per il datore di lavoro e la modulazione dei relativi corsi che coinvolgono gli stessi datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, nonché la coerente attività di formazione per i preposti i cui compiti sono stati modificati dalla medesima Legge n. 215/2021.
Sono fondamentali, sin dall’inizio della progettazione di un corso, la scelta dei docenti che devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, la redazione del progetto formativo, il registro delle presenze, il verbale delle verifiche finali e dei documenti quali il questionario di valutazione ed i test o colloqui di verifica finale.
Vi è, quindi, l’obbligo della raccolta documentale non formale, ma che attesti i vari aspetti della formazione che spetta al soggetto formatore realizzare ed attuare.
La necessità di un Accordo unico era già emersa con l’Accordo del 7 luglio 2016, che, pur rivolto ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, conteneva disposizioni che incidevano su parti di precedenti Accordi. Successivamente, gli autori che scrivono questa premessa, avevano già evidenziato sia in una Assemblea generale dell’AiFOS e poi con proposte inviate al Ministero del lavoro ed alle parti sociali la necessità di procedere ad un unico Accordo. Si indicava anche una metodologia che, positivamente, è stata accolta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’Accordo non conclude il processo indicato dalla Legge n. 215/2021 pur costituendone la parte fondamentale. Due aspetti, a nostro avviso, meritano maggiore attenzione per una efficace formazione, come “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. L’accordo ne indica una prima applicazione che sicuramente, alla luce delle esperienze, verrà successivamente precisata e perfezionata, favorendo un innalzamento dell’efficacia prevenzionistica della formazione, al momento lasciata più che altro alla capacità – punto critico nella realtà giornaliera del mondo del lavoro – del soggetto formatore di progettare e realizzare percorsi di formazione coerenti con le risultanze della valutazione dei rischi e “mirati” alle capacità di comprensione e al linguaggio dei discenti.
Vi è, infine, “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Una affermazione importante, che vuole anche essere una risposta positiva al sistema dei “controlli” da non demandare esclusivamente agli organi pubblici di vigilanza, ma coinvolgendo gli attori della formazione, dai soggetti formatori agli stessi lavoratori. L’Accordo Unico è, quindi, un testo che si colloca nella “continuità” e nella tradizionalità degli Accordi precedenti con il pregio di unificare molte procedure e adempimenti che, negli Accordi preesistenti, erano differenti e anche contrastanti nelle differenti applicazioni. Bisogna prendere atto che molti aspetti procedurali fanno capo al soggetto formatore (non casualmente l’Accordo, nell’organizzazione generale della formazione, si occupa innanzitutto di identificare “i soggetti formatori”), il quale diviene ancora più essenziale per garantire una formazione davvero efficace.
Tra i soggetti formatori AiFOS vi rientra a pieno titolo e non può, quindi, che salutare con favore la previsione (che è auspicabile si concretizzi in tempi ragionevoli) di un atto successivo che definisca i requisiti che essi dovranno avere, per l’istituzione di un apposito repertorio/elenco nazionale di tutti i soggetti formatori. Si tratta, peraltro, di una precisa proposta che abbiamo nel recente passato pubblicamente avanzato e che, positivamente, viene accolta nei suoi principi generali.
Lorenzo Fantini
Direttore dei Quaderni della sicurezza di AiFOS, avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Rocco Vitale
Presidente onorario AiFOS, sociologo del lavoro, già docente universitario di Diritto del lavoro
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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